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24/06/2019 - Regione Campania - Ufficio provinciale di Salerno - AVVISO

Disciplinare per la gestione e l'esercizio venatorio al cinghiale nella provincia di Salerno

Con il decreto regionale dirigenziale n. 224 del 21/06/2019 è stato approvato il nuovo disciplinare per la gestione e l'esercizio venatorio al cinghiale nella provincia di Salerno per la stagione venatoria 2019-2020.

Scritto da (presidente2), sabato 20 luglio 2019 15:12:53

Ultimo aggiornamento sabato 20 luglio 2019 15:26:09

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Servizio Territoriale Provinciale Salerno (UOD 500714)

(ALLEGATO A)

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE E L'ESERCIZIO VENATORIO AL
CINGHIALE nella Provincia di SALERNO

Nell'ambito della gestione venatoria è importante, talvolta, pianificare ed organizzare l'attività di
caccia. Ciò viene fatto attraverso la regolamentazione delle attività inerenti la caccia al cinghiale in
battuta e intervenendo sugli aspetti metodologici di tale attività. Essa richiede alti livelli di sicurezza
sul luogo di battuta e necessita un'attenzione particolare dal punto di vista dei controlli.
La gestione della caccia al cinghiale ha diversi scopi, uno di questi è il raggiungimento di densità
ottimale di popolazione compatibili con le attività antropiche e quelle agro-silvo-pastorali.
Attualmente sul territorio provinciale il cinghiale rappresenta l'ungulato più diffuso e più difficile da
gestire. La sua flessibilità ecologica, la fertilità, la grande mobilità, il comportamento gregario,
l'abitudine in certi periodi dell'anno di ricercare il cibo in aree destinate all'agricoltura, lo rendono
una specie ad alto impatto ambientale. La distribuzione non è omogenea, per questo motivo vanno
individuate le aree di maggiore e minore densità al fine di elaborare e gestire le zone più critiche.
E' bene puntualizzare alcune definizioni di caccia collettiva al cinghiale, prima di stilare un
disciplinare per la gestione e l'esercizio venatorio:
1. Si definisce propriamente battuta il metodo di caccia per il quale i cinghiali vengono forzati
verso le poste da un fronte mobile costituito da battitori, prescindendo quindi dall'uso dei cani.
2. Si definisce propriamente braccata la caccia collettiva in cui i cinghiali vengono spinti verso
le poste da una muta di cani seguiti da un numero più o meno elevato di conduttori.
3. Si definisce girata la caccia in cui i cinghiali sono forzati verso le poste da un unico cane
detto '' limiere '' condotto da una o al massimo due persone. In genere, la girata presuppone
l'adozione di un numero limitato di poste, 3 o 6,collocate parallelamente ai punti di passaggio degli
animali.
Nelle tre fattispecie descritte, i cinghiali sono indotti al movimento da quelli che rappresentano i siti
di riparo o habitat rifugio spesso rappresentati da macchia alta, bosco e ginestreto.
Questa caratteristica ambientale rappresenta il reale elemento che garantisce la presenza dei
cinghiali per una determinata zona. Ciò non esclude che i cinghiali possano essere scovati su altri
elementi ambientali come pascolo, pietraia, coltivo o presso elementi antropici. Ma l'habitat
boscoso e la macchia alta, spesso definita anche dagli operatori come riposta, è l'elemento
ambientale che garantisce la presenza e il turnover di ungulati.
ART. 1
La Regione Campania - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno - Ufficio Caccia - disciplina la
caccia al cinghiale in battuta nelle aree a gestione faunistico - venatoria, al fine di ottenere una
presenza della specie equilibrata e compatibile con le caratteristiche ecologiche e di assetto agro
- forestale del territorio al fine di garantire un rapporto adeguato cinghiali/territori con l'adozione di
interventi di controllo e di limitazione sulla base di specifici censimenti.

ART.2
La caccia al cinghiale è consentita nel periodo indicato dal calendario venatorio, approvato con
Delibera della Giunta Regionale n. 247 del 11/06/2019:
La Specie cinghiale (Sus scrofa) è cacciabile dal 1 ottobre al 31 dicembre, esclusivamente in
battute autorizzate, secondo le indicazioni stabilite dal calendario venatorio.
Nelle aree di caccia assegnate alle squadre di caccia in braccata, assoggettati alla gestione
faunistico - venatoria del cinghiale, è vietato esercitare la caccia a tale specie in forma diversa da
quella in forma collettiva.
Durante la caccia al cinghiale in battuta è vietato abbattere qualunque altra specie, fatta eccezione
per la volpe (Vulpes vulpes).
E' sempre vietato l'uso di munizioni a piombo spezzato, e per i fucili a canna liscia l'uso di calibri
superiori al 12 e inferiori a 5,6 millimetri. Mentre per i fucili a canna rigata è vietato l'uso di un
calibro di bossolo a vuoto di altezza inferiore ai 40 millimetri.
E' altresì, consentita la caccia al cinghiale in braccata con l'uso dell'arco.
ART. 3
La Regione Campania - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno - Ufficio Caccia, provvede ad
individuare le aree vocate e non vocate da destinare alla caccia al cinghiale in braccata e delimita
le zone da destinare alla caccia in braccata e provvede alla loro assegnazione secondo le
modalità di cui al successivo art. 9.
L'assegnazione della zona ad una squadra indica il limite entro il quale la stessa può esercitare le
battute di caccia al cinghiale, garantendo sempre e comunque la sicurezza dei partecipanti e di
eventuali altri fruitori.
Ad ogni squadra potrà essere assegnata una sola zona di caccia al cinghiale in battuta.
Le aree di caccia al cinghiale una volta assegnate non potranno essere soggette ad alcun tipo di
modifica e/o variazione.
Ogni zona di caccia da assegnare alle squadre di cacciatori deve essere più o meno omogenea
per estensione dell'area vocata a tutte le altre. La Regione Campania darà ampia diffusione della
mappatura che individua le zone mediante la pubblicazione sul sito web www.campaniacaccia.it..
ART. 4
Le squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale in battuta debbono presentare
direttamente o tramite le Associazioni Venatorie Provinciali domanda di autorizzazione in bollo, in
duplice copia, ed esclusivamente su modulistica predisposta dal S.T.P. (Allegato B). Le richieste
devono pervenire (non fa fede il timbro postale) al protocollo del dal Servizio Territoriale
Provinciale di Salerno - Ufficio Caccia sito in via G. Clark, n° 103, 84131 Salerno, entro e non
oltre il 02 agosto 2019, alle ore 13.00 per ottenere l'iscrizione nel registro delle squadre che
praticano la caccia al cinghiale in battuta.
La stessa richiesta deve essere trasmessa anche a mezzo mail all'indirizzo:
giovanni.senatore@regione.campania.it in formato word (per uso interno dell'ufficio), entro e non
oltre il giorno 16 agosto 2019.

ART. 5.
La domanda, sottoscritta dal responsabile della squadra, d'ora in poi denominato capocaccia,
deve contenere:
a) Il nominativo del capocaccia e di un componente della squadra che, in sua assenza, ne fa le
veci e assume la responsabilità della squadra stessa (vice capocaccia);
b) Il nominativo del componente che ha frequentato il corso di "cacciatore formato", così come
previsto dalla Normativa vigente, Reg. (CE) 853/2004;
c) Il nominativo di ciascun componente la squadra, i relativi dati anagrafici, e gli estremi della
licenza di caccia esclusivamente in corso di validità alla data di presentazione della
domanda;
Saranno esclusivamente autorizzate ad esercitare la caccia al cinghiale in battuta, le squadre
composte:
a. nell'Ambito Territoriale Caccia di Salerno da minimo 25 componenti;
b. nell'Ambito Territoriale Caccia delle aree contigue al P.N.C.V.D. e Alburni da minimo 20
componenti;
La richiesta dovrà riportare a pena di esclusione, l'indicazione in ordine di precedenza della sigla
della zona (es. Zona Z001 "Comune/comuni di ") nella quale si intende esercitare la caccia
come art. 3) e ulteriori due sigle di zone di riserva che saranno valutate in caso di mancata
assegnazione della prima zona richiesta;
Il cacciatore può iscriversi ad una sola squadra operante nel territorio dell'ATC prescelto, pena la
cancellazione da entrambe le squadre per l'annata in corso.
E' vietato apportare variazioni dei componenti della squadra dopo la presentazione della richiesta
di autorizzazione;
Il cacciatore che chiedesse la cancellazione dalla squadra, durante il periodo di caccia al cinghiale,
non potrà iscriversi, né partecipare a nessuna battuta di caccia al cinghiale per almeno due anni
successivi alla cancellazione;
Alle squadre che per qualsiasi motivo, durante l'annata venatoria, vadano sotto numero minimo
stabilito nel presente disciplinare, sarà revocata l'autorizzazione.
ART. 6
1. Non è permesso ai cacciatori iscritti nelle squadre per la caccia al cinghiale esercitare altri tipi
di caccia nelle giornate autorizzate per le battute.
2. A tal fine, per far parte della squadra di caccia al cinghiale in forma collettiva, il capocaccia
dovrà esibire al Servizio Territoriale Provinciale di Salerno - Ufficio Caccia, all'atto del rilascio
dell'autorizzazione, tutti i tesserini dei componenti della squadra, recanti la dicitura
"RICHIESTA CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA", secondo le disposizioni riportate dal
vigente calendario venatorio. La presentazione dei tesserini venatori regionali, senza la
predetta dicitura, in numero inferiore a quello minimo necessario per il ritiro
dell'autorizzazione, comporterà il diniego dell'autorizzazione stessa.
3. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1) del presente articolo è sanzionata con
l'esclusione immediata del cacciatore dalla propria squadra di caccia e il divieto di iscrizione
nelle squadre per la stagione venatoria successiva. Inoltre il cacciatore, iscritto nella squadra
di caccia al cinghiale, che nei giorni in cui è autorizzata la caccia in forma collettiva, che venga

sorpreso ad effettuare altre forma di caccia sarà sanzionato con l'articolo 31, lettera a), della
Legge 157/1992 "sanzione amministrativa da euro 206,00 euro 1.239,00 per chi esercita la
caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5";
4. La zona assegnata ad una squadra non è esclusiva di quest'ultima nelle giornate non
destinate alla caccia al cinghiale;
5. Ogni squadra potrà effettuare le battute di caccia al cinghiale esclusivamente all'interno
dell'area assegnata. La squadra può effettuare la battuta fuori dall'area assegnata solo in
caso di svolgimento di una battuta congiunta.
6. E' consentito alle squadre assegnatarie di zona, effettuare battute di caccia al cinghiale
congiuntamente ad un'altra squadra per massimo n. 5 volte. La battuta congiunta dovrà
essere effettuata in una sola area di caccia e sarà consentita esclusivamente se i partecipati
raggiungono il numero minimo di 20 nell'ATC di Salerno e di 18 nell'ATC delle aree contigue al
P.N.C.V.D e Alburni.
La battuta congiunta va comunicata, con almeno 48 ore di anticipo, alla UOD 50.07.14 della
Regione Campania a mezzo mail giovanni.senatore@regione.campania.it, utilizzando
l'allegato modello "C".
La battuta congiunta dovrà essere segnata, prima dell'inizio della stessa, sul registro della
squadra ospitante.
Le battute congiunte non comunicate o effettuate senza raggiungere il numero minimo dei
componenti comporteranno la revoca immediata delle autorizzazioni ad effettuare le battute di
caccia al cinghiale per tutta la stagione venatoria ad entrambe le squadre.
ART. 7
La squadra, per poter esercitare la battuta di caccia nelle giornate di sabato e domenica, dovrà
essere composta da almeno il 60% dei componenti presenti nella richiesta di autorizzazione,
oltre eventuali ospiti.
Diversamente la squadra, per poter esercitare la battuta di caccia nelle giornate di giovedì, dovrà
essere composta da almeno il 50% dei componenti presenti nella richiesta di autorizzazione,
oltre eventuali ospiti.
Il responsabile è tenuto ad indicare sull'apposito foglio giornaliero i nominativi dei componenti la
squadra presenti e quelli degli ospiti. La squadra può ospitare, per ogni battuta, non più di quattro
elementi ospiti purché iscritti nello stesso A.T.C.. Gli eventuali ospiti non contribuiscono al
raggiungimento dei numeri minimi per poter effettuare la battuta.
Il foglio giornaliero deve essere esibito agli organi di controllo, pena la cancellazione dal Registro
della squadra per un anno a far data dalla comunicazione dell'ufficio regionale agli interessati.
Alle squadre che effettueranno battute di caccia con un numero di componenti inferiore a quello
riportato nel presente regolamento, saranno sanzionate con la revoca immediata
dell'autorizzazione.
L'eventuale revoca, comporta per tutti i componenti anche il divieto ad esercitare la caccia al
cinghiale in tutto il territorio provinciale per lo stesso periodo e sarà annotata sull'autorizzazione
dal competente Servizio Territoriale Provinciale di Salerno.
ART. 8
La Regione Campania - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno - Ufficio Caccia, in particolari
casi di criticità, a suo insindacabile giudizio e senza comunicazione preventiva, d'ufficio, autorizza
lo scambio o la rotazione delle aree di caccia richieste da più squadre e, ove la zona risulti
particolarmente estesa, può disporne la suddivisione.

ART. 9
Pervenute le istanze, la Regione Campania - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno - Ufficio
Caccia provvede ad assegnare alle squadre le aree di caccia al cinghiale disponibili.
La zona di caccia sarà assegnata alla squadra per n. 03 annate venatorie consecutive, qualora la
stessa conservi almeno l'80% dei componenti presenti nella richiesta iniziale.
Qualora la squadra conservi almeno 80% della composizione iniziale, dovrà (negli anni successivi
al primo):
1. presentare la domanda di conferma per esercitare la caccia al cinghiale in battuta, entro il 30
luglio di ogni anno, successivi al primo rilascio;
2. portare in visione, entro il 30 agosto di ogni anno, tutti i tesserini per l'esercizio venatorio dei
componenti della squadra, recanti la dicitura "RICHIESTA CACCIA AL CINGHIALE IN
BATTUTA";
Nel caso in cui la squadra non conservi l'80% dei componenti iniziali, concorrerà all'assegnazione
della zona mediante l'assegnazione dei punteggi di seguito elencati.
La prima istanza, nonché quelle ex novo per decadenza del diritto triennale, verranno valutate, in
caso di richiesta di assegnazione di una stessa zona di caccia, con i seguenti punteggi:
1. la residenza del capocaccia in uno dei comuni dell'area richiesta - 5 punti;
2. il numero di componenti aventi residenza in tutti i Comuni ricadenti nell'area richiesta, - 1 (uno)
punto per ogni cacciatore residente, fino ad un massimo di 25 punti (compreso il
capocaccia);
3. il capocaccia e almeno 1/3 dei componenti la squadra che abbiano esercitato la caccia al
cinghiale in battuta, nella annata venatoria precedente a quella in corso, nelle località ricadenti
nella zona prescelta, - 1 (uno) punto per ogni residente fino ad un massimo di 5 punti
(compreso il capocaccia);
A parità di tutti i criteri sopra elencati si procederà all'assegnazione della zona previo sorteggio
effettuato dal Servizio Territoriale Provinciale di Salerno - Ufficio Caccia competente, in presenza
del responsabile delle squadre interessate.
Alle squadre non sorteggiate saranno assegnate le zone limitrofe non assegnate ad altre squadre.
Il capocaccia o il suo vice, provvederanno al ritiro dell'autorizzazione entro e non oltre il
giorno 20 settembre di ogni anno. Le eventuali autorizzazioni non ritirate entro la predetta
data si intendono come rinuncia alla stessa e, pertanto, la zona potrà essere riassegnata ad
altra squadra.
ART. 10
La Regione Campania - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno - Ufficio Caccia consegnerà al
capocaccia il registro dei fogli giornalieri di battuta numerati e vidimati in ogni sua pagina, che,
compilato in ogni sua parte dovrà essere riconsegnato allo stesso Ufficio alla chiusura della
stagione venatoria secondo le modalità indicate al seguente art. 13.
I registri dovranno contenere, oltre all'elenco dei partecipanti, data e località dello svolgimento
della battuta, il numero dei capi abbattuti con l'indicazione del sesso, della classe di età e del peso
stimato. È fatto obbligo alle squadre di segnalare, casi sospetti di malattie infettive, e collaborare
con la Regione Campania, con il CRIUV e con l'ATC per lo sviluppo di progetti scientifici finalizzati
alla gestione ed al monitoraggio della popolazione di cinghiali.

ART. 11
Ogni squadra in occasione delle battute giornaliere, dovrà attenersi alle seguenti norme:
1) Apporre, ben visibili, sulle vie di accesso alla zona interessata, cartelli di avviso con
l'indicazione "BATTUTA AL CINGHIALE IN ATTO" di misura non inferiori a 29,70 x 21,00 (tipo
foglio A4) riportanti l'identificazione della squadra, il nominativo del capocaccia ed il suo cellulare.
Detti segnali possono essere apposti un'ora prima dell'alba del giorno in cui si effettua la battuta e
devono essere rimossi al termine della stessa.
2) I componenti della squadra dovranno indossare giubbetti di colore fluorescente comune a tutta
la squadra. All'atto di eventuali controlli, alla squadra i cui componenti non indossano il giubbotto
di colore fluorescente, sarà comminata sanzione amministrativa prevista dalle vigenti normative
sulla caccia;
3) L'inizio della battuta dovrà essere segnato con avviso acustico udibile su tutta la zona
interessata e ripetuto per tre volte.
ART. 12
Nella caccia al cinghiale è vietato usare munizioni spezzate e preferibilmente si suggerisce l'uso di
munizioni in leghe differenti dal piombo.
E' vietato inoltre arrecare danno o disturbo alla selvaggina o all'ambiente attraverso il metodo della
parata con fuochi o altri sbarramenti oppure con l'uso di sostanza repellenti o di materiali inquinanti
atti a sospingere i cinghiali nella direzione voluta, pena la revoca dell'autorizzazione, ed il divieto
ad esercitare la caccia in braccata alla squadra e ad ogni singolo cacciatore per almeno 1 anno.
Il capo squadra deve adottare le necessarie cautele sanitarie dopo l'abbattimento del cinghiale, nel
rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento Regionale 6 dicembre 2011 n. 10 "Regolamento
per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania"
e al Decreto Giunta Regionale n. 147 del 28/12/2012 "attività connesse alla sorveglianza
epidemiologica fauna selvatica" e del "Piano digestione e monitoraggio ai fini epidemiologici della
fauna selvatica in Regione Campania". In conformità con le finalità proprie delle succitate
previsioni, le squadre provvedono:
a) Il capocaccia o un suo delegato è tenuto al ritiro, alla corretta compilazione in ogni sua parte ed
alla restituzione agli uffici competenti del registro di caccia al cinghiale in forma collettiva. Tali
registri sono consegnati dall'ufficio regionale di competenza e vanno restituiti dal 2 al 15 gennaio
di ogni anno. La mancata consegna entro il termine previsto dal presente disciplinare o la palese
errata compilazione comporterà l'esclusione di tutti i componenti della squadra dall'assegnazione
delle zone di caccia per la stagione venatoria successiva.
b) Al conferimento di campioni secondo le modalità previste dal Piano di monitoraggio sanitario e
utilizzando il modulo apposito allegato allo stesso. I campioni vanno consegnati ai veterinari di
riferimento.
Ogni squadra ha l'obbligo di effettuare il 100% di campioni sui capi abbattuti nel corso dell'annata
venatoria. La mancata osservanza di tale obbligo, è causa di esclusione per tutti i componenti
della squadra per la successiva annata venatoria.
Ogni squadra di caccia al cinghiale è obbligata ad avere al proprio interno almeno una persona
formata "cacciatore formato", così come previsto dalla Normativa vigente, Reg. (CE) 853/2004.
.
ART. 13
Il capocaccia organizza e dirige la battuta, in particolare:
1 - Compila l'elenco dei partecipanti e ne controlla il numero;
2 - Cura l'apposizione e la rimozione dei cartelli di cui al precedente art. 11;
3 - Cura la disposizione delle poste tenendo in giusta considerazione la sicurezza di tutti gli
operatori ed in generale la pubblica incolumità;
UOD 500714

4 - Controlla il numero dei capi abbattuti e lo annota sul registro;
5 - Redige e sottoscrive il registro da inviare all'Servizio Territoriale Provinciale di Salerno - Ufficio
Caccia entro il 15 gennaio di ogni anno.
ART. 14
In sede di applicazione del presente disciplinare, ciascuna squadra può abbattere giornalmente un
numero di capi come indicato nel Calendario Venatorio regionale. I cinghiali che dovessero
sconfinare in altra zona limitrofa e che verranno abbattuti da cacciatori appartenenti ad altra
squadra, restano di proprietà di chi li abbatte. I cinghiali feriti o inseguiti dai cani che sconfinano in
altra zona, restano di proprietà della squadra che li ha scovati.
Le squadre collaborano con la Regione ai programmi di ricerca sulla specie cinghiale anche
attraverso la fornitura di campioni di sangue o organi di capi abbattuti.
Le squadre possono presentare proposte di autoregolamentazione purché non in contrasto con il
presente disciplinare e, se ritenute ammissibili, la Regione le autorizzerà.
ART. 15
Dei danni arrecati alle persone, alle cose, alle colture e agli allevamenti durante la battuta,
risponderanno i partecipanti alla battuta, singolarmente o solidalmente anche indipendentemente
dalle coperture assicurative.
ART. 16
Nelle aree di caccia al cinghiale in battuta che, al 27 settembre di ogni anno non risulteranno
essere state assegnate e/o richieste da alcuna squadra, saranno considerate "libere" alla caccia.
E' vietato effettuare battute di caccia al cinghiale al di fuori delle aree assegnate, pena la revoca
immediata dell'autorizzazione della squadra interessata.
ART. 17
Per la inosservanza delle disposizioni contenute nel presente disciplinare, le sanzioni si applicano,
al capocaccia e ai componenti che hanno commesso la trasgressione.
ART. 18
I mezzi per l'esercizio venatorio, sono quelli consentiti e indicati dal presente disciplinare, e fanno
riferimento alla normativa vigente in materia di caccia. Per quanto non riportato nel presente
disciplinare, si fa sempre riferimento alle leggi regionali e nazionali.
ART. 19
Tutti gli iscritti nelle squadre di caccia al cinghiale in battuta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e
23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la loro iscrizione in squadra, autorizzano la Regione Campania e
il Corpo dei Carabinieri Forestali, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti
stabiliti dalla legge

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